Nel quadro del sistema di preferenze generalizzate (SPG/GSP) a favore dei Paesi in sviluppo, la Svizzera, per merci originarie di questi Paesi, applica preferenze doganali all’importazione. Per preferenze doganali s’intendono agevolazioni doganali (esente da dazio o aliquota di dazio ridotta).
Paesi e preferenze doganali
Per alcune voci di tariffa, la Svizzera concede l'esenzione dal dazio a tutti i Paesi in sviluppo, come nel settore dei prodotti industriali (capitoli 25 - 97 del SA, fatta eccezione per la maggior parte dei tessili).
Nel caso di altre voci di tariffa, ai Paesi in sviluppo sono concesse solo riduzioni di dazio. Ai Paesi in sviluppo meno progrediti (LDC, Least Developed Countries), la Svizzera concede l'esenzione dal dazio anche per i prodotti contenuti in tali voci di tariffa. Lo stesso vale per i Paesi in sviluppo che hanno aderito ad un'iniziativa internazionale per la riduzione del debito, che non risulta ancora estinto. I dettagli in merito sono disponibili nell'elenco dei Paesi e delle regioni in sviluppo (LDC in base alle colonne C e D).
Le aliquote di dazio valide sono consultabili nella Tariffa doganale - Tares, indicando la voce di tariffa e il rispettivo Paese in sviluppo.
Prove dell'origine
Affinché al momento dell'entrata in Svizzera si possa beneficiare dei vantaggi legati alle preferenze doganali a favore dei Paesi in sviluppo, è necessario presentare una prova dell'origine.
Certificato d'origine Form. A:
- da vistare nel Paese in sviluppo; in lingua inglese o francese;
- se si tratta di un certificato d'origine sostitutivo modulo A, da vistare in un Paese dell'UE o in Norvegia; in lingua inglese o francese.
- per certificati d'origine provenienti dall'Iran, cliccate su questo link.
Dichiarazione d'origine su fattura
Dichiarazione d'origine su fattura in inglese o francese per invii contenenti prodotti originari per un valore complessivo massimo di 10 300 franchi.
Dichiarazione d’origine per REX (Registered Exporter)
Dal 1 gennaio 2017 verranno introdotte nuove prove dell’origine nel quadro del Sistema Generalizzato delle Preferenze. La nuova dichiarazione d’origine (in inglese: Statement on Origin, SoO) rimpiazzerà il Modulo A come pure la dichiarazione d’origine su fattura attualmente utilizzati. La Svizzera, assieme all’EU e alla Norvegia introdurranno le nuove prove dell’origine. L’esportatore, di un paese in via di sviluppo, ha l’obbligo di registrazione per gli invii di prodotti originari con valore superiore a Frs. 10'300 (6'000 EURO). L’esportatore deve specificare il proprio numero di registrazione (numero-REX) nella dichiarazione d’origine. Le parti interessate della dogana potranno verificare il numero REX nella pagina internet dell'EU. Per i prodotti originari provenienti da paesi in via di sviluppo, con un valore inferiore a Frs. 10'300, la dichiarazione su fattura rimane obbligatoria; per contro il numero di registrazione sarà facoltativo. I paesi in via di sviluppo beneficeranno di un periodo di transizione per quel che concerne l’obbligo di utilizzare il nuovo sistema. Per questo motivo l’UDSC metterà a disposizione un elenco, nel quale saranno visibili i paesi partecipanti al nuovo sistema e sarà pure possibile determinare le prove dell’origine valevoli.
Per favore consultare le ulteriori informazioni relative all'introduzione del sistema esportatori registrati (REX)!
Per ulteriori informazioni sulle prove dell'origine, consultare le istruzioni concernenti la determinazione della validità formale.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni consultare la rubrica disponibile nella tariffa doganale - Tares: Osservazioni --> Paesi in sviluppo.