10.06.2024
- Documento d’accompagnamento transito (DAT): contenuti adeguati (reminder)
- Attivazione al domicilio: poco prima della partenza
- Attivazione con l’app Activ: non possibile per le dichiarazioni d’esportazione e-dec
- Decisione d’imposizione elettronica (IMe) all’esportazione: emissione solo dopo l’attivazione del transito
Vi invitiamo a tenere conto delle seguenti informazioni legate all’impiego di Passar.
Documento d’accompagnamento transito (DAT): contenuti adeguati (reminder)
Con il passaggio, a livello internazionale, dalla fase 4 alla fase 5 NTCS, la struttura e i contenuti del DAT sono cambiati. Di conseguenza, alcune indicazioni sono inserite in un altro punto della dichiarazione dei dati per il transito o addirittura non vi sono più. Tre puntini «(...)» indicano che l’elenco non è esaustivo. I documenti d’accompagnamento transito (DAT) dell’UDSC corrispondono alle direttive internazionali in vigore. Determinanti e giuridicamente vincolanti sono sempre i dati nel sistema (dichiarazione dei dati per il transito).
Validità: dall’introduzione del processo delle merci interessato.
Processi delle merci (PM) interessati: PM2, PM3.
Maggiori informazioni: Modo di procedere per il passaggio a Passar 1.0
Attivazione al domicilio: poco prima della partenza
Tra il momento dell’accettazione e quello dell’attivazione gli spedizionieri possono modificare autonomamente e illimitatamente la dichiarazione delle merci: si tratta di un grande vantaggio di Passar rispetto a NCTS. Ciò significa che gli spedizionieri possono correggere gli errori (p. es. indicazioni del peso sbagliate, errori di carico o altro) fino a poco prima della partenza del mezzo di trasporto. L’UDSC raccomanda di attivare la dichiarazione delle merci per il transito (MRN), con il messaggio NC123, solo poco prima della partenza. In questo modo è possibile evitare di ricorrere alla richiesta di ritiro (annullamento) della dichiarazione delle merci per il transito.
Misura transitoria: per dare a tutti gli spedizionieri la possibilità di familiarizzarsi con la nuova opzione e di attuarla, fino al 30 settembre 2024 l’UDSC non riscuote alcun emolumento per il trattamento di una richiesta di ritiro di una dichiarazione delle merci per il transito attivata.
Processi delle merci (PM) interessati: PM2, PM3.
Validità: dal 17 marzo 2024 (misura transitoria: fino al 30 settembre 2024).
Attivazione con l’app Activ: non possibile per le dichiarazioni d’esportazione e-dec
In caso di dichiarazione d’esportazione in e-dec Esportazione con successiva apertura di un transito in Passar non è possibile utilizzare l’app Activ. In questi casi i conducenti devono recarsi allo sportello. Resta inoltre riservata la procedura in loco con foglio di circolazione utilizzato in caso di esportazione in Passar (senza successiva apertura di un transito).
Processi delle merci (PM) interessati: PM1, PM2, PM3.
Validità: dall’introduzione del processo delle merci interessato.
Decisione d’imposizione elettronica (IMe) all’esportazione: emissione solo dopo l’attivazione del transito
L’IMe relativa alla dichiarazione d’esportazione in e-dec Esportazione con apertura successiva del transito in Passar (ripresa dei dati con «Send to Transit») vengono emesse non prima di quattro giorni dall'attivazione del transito.
Processi delle merci (PM) interessati: PM2, PM3.
Validità: dall’introduzione del processo delle merci interessato.
Maggiori informazioni su Passar: www.passar.admin.ch