No, dovete presentarvi, durante gli orari d'apertura a un ufficio doganale competente per l'imposizione di merci commerciabili.
Per l'importazione delle vostre masserizie di trasloco in esenzione da tributi, potete trovare le condizioni e i documenti da presentare sul collegamento seguente.
Forumulario 18.44 (PDF, 340 kB, 30.03.2016)
Trattamento doganale delle masserizie di trasloco
Si, per poter importare le vostre masserizie di trasloco in esenzione da tributi dovete presentare
il formulario 18.44 « Dichiarazione/domanda di sdoganamento per masserizie di trasloco» che potete compilare direttamente a video cliccando su questo collegamento) (PDF, 340 kB, 30.03.2016)
L'importazione di masserizie di trasloco può essere effettuata solamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì durante gli orari d'apertura degli uffici doganali competenti per le merci commerciabili (il sabato mattina lo sdognamento é possibile solo presso alcuni grandi uffici doganali).
Dovete scegliere quella riservata allo sdoganamento delle merci commerciabili, cioè quella riservata ai veicoli pesanti.
La lista può essere allestita su carta normale menzionando, ad esempio, xx cartoni libri, xx cartoni indumenti, xx cartoni stoviglie.
Gli oggetti di una certa importanza quali mobili, oggetti di valore, grandi apparecchi, ecc., o soggetti a restrizioni, quali bevande alcoliche, armi, ecc. sono da descrivere in maniera specifica e dettagliata.
Le merci per le quali le condizioni per l'ammissione franchigia di tributi non sono ossequiate (ad esempio per le merci acquistate meno di 6 mesi prima della data del trasferimento del domicilio) devono essere elencate, con il loro valore, alla fine della lista e denominate "merci da tassare" in questi casi la presentazione delle fatture di acquisto facilita l'imposizione.
Si tratta di comprovare il trasferimento del domicilio con dei documenti appropriati, vedi anche domanda n. 9;
In questo caso l'ufficio doganale procederà alla tassazione provvisoria dell'invio e esigerà una cauzione. Dopo la presentazione dei documenti mancanti entro il termine di 6 mesi, il deposito verrà rimborsato dopo deduzione di una tassa.
La presentazione del permesso di dimora non é una condizione indispensabile. E' la prova del trasferimento del domicilio che deve essere addotta. L'annuncio di partenza dall'estero in correlazione con il contratto di lavoro e il contratto di affitto di un appartamento possono fornire tale prova. Spetta all'ufficio doganale stabilire se i giustificativi presentati sono sufficienti per concedere l'esenzione dai tributi. Nel caso in cui i giustificativi fossero insufficienti vedi domanda 8.
Gli invii successivi devono essere annunciati all'ufficio doganale già al momento dell'importazione del primo invio presentando una lista separata. Ciò vale anche per i veicoli. I dettagli sono da chiarire con l'ufficio doganale in questione.
Se l'invio non è stato annunciato al momento della prima importazione, vedi domanda 11.
Le masserizie di trasloco dovrebbero essere importate in diretta correlazione con il trasferimento del domicilio. Entro un termine di 2 anni non ci sono problemi. La condizione indispensabile è l'utilizzo all'estero degli oggetti durante almeno 6 mesi prima del trasferimento del domicilio. Per gli invii successivi l'esenzione dai tributi sarà concessa unicamente a determinate condizioni.
Questa rubrica deve essere compilata presso l'ufficio doganale dove vengono effettuate le formalità di importazione.
Questi dati potete stimarli. Il valore assicurato può fornirvi una indicazione. La vostra ditta di trasloco può aiutarvi a stimare il peso.
Anche l'autovettura deve essere annunciata al momento dell'importazione in Svizzera. Se le masserizie di trasloco e l'autovettura sono importate separatamente, la procedura deve essere regolata secondo la domanda n. 10; è anche possibile l'imposizione del veicolo presso un altro ufficio doganale.
Se il veicolo è stato utilizzato all’estero per meno di sei mesi, con un’autorizzazione doganale (mod. 15.30) può essere utilizzato senza imposizione al massimo per due anni dal primo giorno di entrata in Svizzera.
Scaduto il termine, esso deve essere imposto (tributi doganali, imposta sugli autoveicoli e IVA) o riesportato.
Questa domanda é indipendente dalle formalità doganali. Quest'ultime devono essere effettuate al momento dell'importazione del veicolo e prima del cambiamento della targa. L'immatricolazione in svizzera deve avvenire al massimo entro un anno a partire dalla data del trasferimento del domicilio. Troverete i dettagli presso l'ufficio della circolazione del vostro cantone di domicilio.
Oltre ai documenti del veicolo devo presentare una dichiarazione della persona o della ditta indicata sul documento. Da questa dichiarazione deve risultare da chi e da quanto tempo, e per quale ragione, il veicolo viene utilizzato da una o più persone, diverse da quelle indicate sui documenti del veicolo.
No, il fatto che il veicolo sia in leasing non influenza le formalità doganali. Il leasing, per contro, può avere un'influenza sul cambiamento di immatricolazione. Queste domande devono essere rivolte all'ufficio cantonale della circolazione del vostro cantone di domicilio.
Si, se le condizioni secondo il seguente link (PDF, 340 kB, 30.03.2016) sono ossequiate.
Per ottenere l'esenzione dai tributi valgono le stesse regole applicabili alle masserizie di trasloco, gli animali sono quindi da menzionare sulla lista di inventario.
Vogliate attenervi anche alle disposizioni veterinarie. Informazioni dettagliate in merito possono essere richieste all'ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV a Berna (https://www.blv.admin.ch/). Se gli animali sono importati separatamente dalle altre masserizie vedi domanda 10.
Non ci sono requisiti semplificati per l'importazione di piante come beni di trasloco se sono importati in Svizzera da un paese non UE. I requisiti secondo il promemoria n. 1 devono essere rispettati.
Tuttavia, ci sono agevolazioni per l'importazione di piante come beni di rimozione se sono importati dall'UE. In questo caso le piante non hanno bisogno di un passaporto per le piante.
Ulteriori informazioni: www.salute-dei-vegetali.ch --> privati
Si, le informazioni in proposito sono ottenibili presso l'ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria a Berna (https://www.blv.admin.ch/).
Si, le informazioni in proposito sono ottenibili presso l'ufficio federale di polizia di Berna. (infozsw@fedpol.admin.ch).
Si, ma la lista che segue non è esauriente!
Vignetta autostradale:
I veicoli di peso totale a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate sottostanno alla tassa per l'utilizzo delle autostrade. Per i dettagli vogliate cliccare qui.
Tassa sui veicoli pesanti:
I veicoli di un peso totale a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate sottostanno al pagamento della tassa per l'utilizzo delle strade. Per i dettagli vogliate cliccare qui.
Sovraccarico:
Vogliate prestare attenzione affinché i veicoli che trasportano le masserizie di trasloco rispettino il peso del carico autorizzato secondo la licenza di circolazione. In caso di sovraccarico gli uffici doganali non lasceranno proseguire il trasporto.
Orari di circolazione:
Per i veicoli aventi un peso totale a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate vige il divieto di circolazione la notte dalle h. 22 alle h. 5, come pure la domenica e i giorni festivi nazionali.
Importazione di animali:
Vedi domanda n. 20
Importazione di oggetti che sottostanno alla protezione delle specie (convenzione di Washington - CITES):
Vedi domanda n. 22
Importazione di armi:
Vedi domanda n. 23
Questa lista non é esauriente.
E' sufficiente presentare una lista di inventario in due esemplari, con l'indicazione del vostro indirizzo all'ufficio doganale competente per l'imposizione delle merci commerciabili, durante gli orari di apertura dell'ufficio. Per ciò che attiene alle formalità nel paese di destino é l'amministrazione estera che é competente per darvi le relative informazioni.