Le persone domiciliate in Svizzera che hanno ereditato beni da una persona che aveva l'ultimo domicilio all'estero possono importare tali oggetti in franchigia di tributi. Ciò vale anche per gli oggetti ereditati ricevuti in anticipo.
Conferma/autorizzazione
Gli oggetti ereditati di un valore fino a 100 000 franchi non devono essere dichiarati in precedenza. Se invece il valore è superiore, prima dell'importazione occorre presentare alla direzione di circondario competente una domanda di ammissione in franchigia di oggetti ereditati.
Procedura all'importazione
In occasione dell'importazione occorre presentare all'ufficio doganale d'entrata il modulo compilato (modulo 18.46 "Imposizione doganale degli oggetti ereditati"), compresa l'eventuale conferma della direzione di circondario (beni di un valore superiore a 100 000 franchi).
Ulteriori informazioni sono desumibili dalle spiegazioni relative al summenzionato modulo.
L'imposizione delle masserizie di trasloco deve obbligatoriamente avvenire durante l'orario d'apertura degli uffici doganali competenti per le merci commerciabili (vedi Contatto).
Per i veicoli stradali, le imbarcazioni e gli aeromobili queste disposizioni si applicano per analogia. Per informazioni sull’ammissione alla circolazione vedi Trasloco > Veicoli.