L’attuale sistema di riscossione della tassa (TTPCP II) è giunto al termine del suo ciclo di vita e viene sostituito da una soluzione moderna e digitale (TTPCP III). In futuro i detentori di veicoli disporranno di più opzioni tra cui scegliere: da un lato, il servizio nazionale di telepedaggio NETS («National Electronic Toll Service», ) per coloro che circolano (quasi) esclusivamente in Svizzera e, dall’altro, il servizio europeo di telepedaggio SET per coloro che fruiscono spesso della rete stradale estera.
Domande generali
- Gli attuali apparecchi emotach sono sostituiti da apparecchi di rilevazione più moderni, i quali trasmettono automaticamente i dati delle corse. Non è più necessario inviare ogni mese le carte chip.
- I nuovi apparecchi di rilevazione possono essere montati autonomamente e non è più necessario recarsi presso un’officina.
- Ora la rilevazione delle corse all’estero è possibile mediante un unico apparecchio, poiché compatibile con il SET.
- Grazie all’apertura del mercato, i detentori di veicoli dispongono di più possibilità di scelta e flessibilità.
- Complessivamente l’onere amministrativo diminuisce, dato che sia la dichiarazione sia le procedure di restituzione vengono semplificate.
I dati delle corse (chilometri percorsi) sono ora rilevati da fornitori privati e trasmessi alla Confederazione in modo completamente digitale.
I detentori di veicoli possono scegliere tra i seguenti fornitori:
- il fornitore nazionale del NETS: la NATRAS AG, incaricata dalla Confederazione, garantisce i servizi di base. Offre la rilevazione gratuita dei dati delle corse in Svizzera;
- i fornitori del NETS autorizzati: offrono la rilevazione dei dati delle corse in Svizzera (ed eventualmente anche altri servizi). Le condizioni possono variare;
- i fornitori del SET autorizzati: offrono la rilevazione dei dati delle corse in Svizzera nonché in altri Paesi europei (ed eventualmente anche altri servizi). Le condizioni possono variare.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) continua a occuparsi di tutti i processi legati alla tassa (calcolo, riscossione, incasso). Restano invariati anche i criteri e i parametri di riscossione della TTPCP.
- I detentori di veicoli devono registrarsi un’unica volta come partner commerciale dell’UDSC nell’ePortal della Confederazione. A tal fine vengono contattati per posta direttamente dall’UDSC.
- A dipendenza delle corse che effettuano, i detentori di veicoli devono scegliere, ossia incaricare, un fornitore SET o del NETS.
- Con il passaggio al sistema TTPCP III gli apparecchi emotach vengono sostituiti da nuovi apparecchi di rilevazione (montaggio autonomo).
- La carte chip non devono più essere inviate ogni mese, dato che il fornitore dichiara direttamente i dati delle corse in modo automatico.
- I detentori di veicoli prelevano autonomamente le decisioni e le fatture dall’ePortal.
La NATRAS AG è incaricata dalla Confederazione quale fornitore nazionale del NETS e garantisce i servizi di base stabiliti per legge: deve mettere gratuitamente a disposizione di tutti i detentori di veicoli interessati un sistema di rilevazione automatizzato e garantire un’alternativa nel caso di un guasto del sistema automatizzato. Per i detentori di veicoli che optano per il fornitore nazionale del NETS, la NATRAS AG è la prima interlocutrice per quanto concerne la rilevazione dei dati delle corse.
Oltre alla NATRAS AG in veste di fornitore nazionale incaricato, vi sono anche altri fornitori del NETS autorizzati dalla Confederazione. Anche i fornitori del SET possono occuparsi della rilevazione dei dati delle corse sulle strade svizzere: ciò può interessare in particolare i detentori di veicoli che circolano spesso anche su strade all’estero, poiché necessitano di un solo apparecchio di rilevazione. L’UDSC pubblica un elenco aggiornato dei fornitori autorizzati.
I criteri e i parametri di riscossione restano invariati anche con il passaggio al sistema TTPCP III. L’aumento del cinque per cento della tassa a partire dal 1° gennaio 2025, deciso dal Consiglio federale, è la conseguenza del rincaro generale (compensazione del rincaro prevista dalla legge).
Grazie al fornitore nazionale del NETS, i detentori di veicoli continuano a disporre di servizi di base gratuiti. Rivolgersi a fornitori del NETS autorizzati o a fornitori del SET può eventualmente comportare il pagamento di emolumenti.
Registrazione nell’ePortal
Il passaggio dal sistema TTPCP II a TTPCP III presuppone la registrazione unica nell’ePortal della Confederazione. Ciò consente una comunicazione digitale sicura tra i detentori di veicoli e l’UDSC. Dopo l’avvenuta registrazione, i detentori di veicoli possono prelevare autonomamente le decisioni d’imposizione e le fatture dall’ePortal e presentare domande e opposizioni in modo digitale.
L’UDSC raccomanda ai detentori di veicoli di effettuare la registrazione nel corso del 2024, al più tardi entro il primo trimestre del 2025. A partire dal secondo trimestre del 2024, l’UDSC contatterà gradualmente i detentori di veicoli. Questi ultimi possono comunque registrarsi autonomamente in qualsiasi momento, già prima di essere contattati dall’UDSC. Ulteriori informazioni sulla registrazione sono disponibili sul sito dell’UDSC: www.bazg.admin.ch/onboarding
Informazioni sulla registrazione sono disponibili sul sito dell’UDSC: www.bazg.admin.ch/onboarding. Se l’impresa è già registrata nell’ePortal della Confederazione come partner commerciale dell’UDSC in un altro contesto, può tralasciare i primi tre passaggi. Quando devono selezionare il ruolo di partner commerciale (punto 4) devono richiedere il ruolo di «detentore di apparecchi di rilevazione TTPCP».
Passaggio al sistema TTPCP III
Gli apparecchi emotach restano in esercizio fino al passaggio al sistema TTPCP III. Nel 2024 per le persone interessate non vi è alcuna necessità di agire. Dal 2025 non vengono più montati nuovi apparecchi emotach e per quelli già montati non viene più offerta la manutenzione. Nel corso del 2025 gli apparecchi di rilevazione emotach sono smontati gradualmente e sostituiti dal nuovo sistema di rilevazione. Nella seconda metà del 2024 l’UDSC pubblicherà sul suo sito informazioni più dettagliate sullo smontaggio e sullo smaltimento di tali apparecchi.
L’apparecchio emotach è considerato difettoso se l’indicazione di stato LED in alto a sinistra è rossa o gialla (permanentemente).
Modo di procedere fino al 31 dicembre 2024: Fino a fine 2024 la procedura non subisce alcun cambiamento rispetto ad oggi. Gli apparecchi emotach difettosi vengono riparati o sostituiti dalle officine di montaggio. Fino alla riparazione o sostituzione dell’emotach, il detentore deve effettuare le registrazioni manualmente mediante l’apposito modulo 56.30 e inoltrarlo all’UDSC. Anche tutti i lavori di manutenzione come la sostituzione della batteria o dell’accumulatore e le ricalibrazioni continuano ad essere effettuati fino a fine 2024.
Modo di procedere dal 1° gennaio 2025: L’apparecchio emotach difettoso deve essere sostituito dal nuovo sistema di rilevazione TTPCP III. I detentori devono rivolgersi al fornitore nazionale del NETS, la NATRAS, oppure a un fornitore del NETS o del SET autorizzato. L’UDSC pubblica in Internet l’elenco dei fornitori autorizzati. Fino al passaggio al sistema TTPCP III, in caso di apparecchio emotach difettoso i detentori devono, come finora, effettuare la registrazione manualmente mediante l’apposito modulo 56.30 e inoltrarlo all’UDSC.
Passaggio a un servizio TTPCP III:
1. Registrarsi come partner commerciale «TTPCP detentore» presso l’UDSC (è possibile farlo da subito).
2. Selezionare il fornitore. Da gennaio 2025 è possibile registrarsi come detentore, ad esempio presso NATRAS. Da gennaio 2025 è parimenti possibile ordinare il nuovo sistema di rilevazione nel veicolo per sostituire l’apparecchio emotach difettoso.
3. Per lo smontaggio dell’apparecchio emotach consultare le relative istruzioni alla pagina: www.bazg.admin.ch/smontaggio-emotach.
4. Il fornitore spiega come procedere al montaggio del nuovo sistema di rilevazione.
Registrarsi per tempo nell’ePortal con il ruolo di partner commerciale «TTPCP detentore». Informarsi in merito ai possibili fornitori (soluzione successiva). Osservare i sei punti indispensabili per il passaggio al nuovo sistema. Prestare attenzione alle tappe principali comunicate dall’UDSC. Tutte le informazioni sono disponibili su questa sottopagina.
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, a seconda dello stato dell'emotach e della scelta del fornitore (NATRAS AG, SET o fornitore approvato). Vedere le pietre miliari. L’UDSC raccomanda di effettuare tempestivamente il passaggio al sistema TTPCP III, al fine di evitare inutili periodi di sosta. Il passaggio dal sistema TTPCP II a TTPCP III deve avvenire senza interruzioni, ciò significa che non possono essere effettuate corse assoggettate alla TTPCP senza sistema di rilevazione funzionante. Pertanto, si consiglia di non aspettare fino all’ultimo momento.
Dal 1° gennaio 2025 non vengono più montati nuovi apparecchi emotach. I seguenti veicoli devono passare al nuovo sistema TTPCP III a partire da tale data:
1) veicoli di nuova immatricolazione (nessun emotach);
2) veicoli con emotach difettoso (indicazione LED dello stato in alto a sinistra permanentemente rossa o gialla)
Gli apparecchi ancora funzionanti devono imperativamente essere utilizzati fino al passaggio al nuovo sistema. L’obbligo di effettuare la ricalibrazione (rapporto di controllo emotach) viene tuttavia a cadere. Le officine di montaggio non possono più effettuare manutenzioni.
Controlli
I nuovi sistemi di rilevamento a bordo dei veicoli non sono più installati in modo permanente nei veicoli a motore e collegati ai tachigrafi. Rispetto all’attuale dispositivo di rilevamento (Emotach), aumenta quindi il rischio di manipolazione. Per questo motivo l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) rileverà il traffico pesante in più luoghi e confronterà i dati raccolti con quelli registrati dal sistema di rilevamento nel veicolo o con quelli comunicati dai fornitori all’UDSC per la tassazione.
Per il controllo dei dati relativi alle prestazioni chilometriche ai fini della TTPCP, l’UDSC gestisce impianti di rilevamento fissi e mobili sia in Svizzera che nel Liechtenstein.
Base giuridica per la Svizzera: articolo 90 dell’ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante (ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante, OTTP, RS 641.811) del 27 marzo 2024.
Base giuridica per il Liechtenstein: articolo 69 del regolamento del 3 dicembre 2024 relativo a una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (regolamento sulla tassa sul traffico pesante; OTTP, LGBI 2024-452).
L’UDSC è autorizzato ad affidare a terzi la costruzione e la gestione degli impianti di rilevamento fissi e mobili (base giuridica per la Svizzera, OTTP, art. 90, cpv. 4 / base giuridica per il Liechtenstein: art. 69, cpv. 4). Nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, l’UDSC ha incaricato l’azienda austriaca Kapsch Traffic Com di costruire tutti gli impianti (compreso il funzionamento tecnico degli impianti fissi e mobili). La società VüCH di San Gallo è stata incaricata della gestione operativa (Impiego) degli impianti mobili.
L’UDSC prevede l’impiego di 38 impianti di rilevamento fissi sulla rete stradale primaria, 45 impianti di rilevamento fissi sulla rete stradale secondaria e 28 veicoli di rilevamento.
No. I passaggi dei veicoli vengono registrati esclusivamente con il veicolo di rilevamento fermo nelle posizioni previste a tale scopo; non è possibile effettuare rilevamenti in modalità di corsa o in posizioni non previste a tale scopo.
No, il personale di VüCH non deve e non può effettuare fermi. Il compito consiste nel guidare il veicolo di rilevamento verso le postazioni di rilevamento previste a tale scopo secondo il piano operativo, mettere in funzione e azionare l’impianto di rilevamento.
L’ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) può rilevare i seguenti dati con gli impianti di rilevamento fissi e mobili:
- Numero di Targa
- Immagini frontali, posteriori e panoramiche dei veicoli e delle combinazioni di veicoli
- Tipo di veicolo
- Direzione di viaggio
- Luogo e ora del transito
- Luogo di entrata e di uscita dal territorio doganale
I dati rilevati vengono trasmessi all’UDSC e cancellati dagli impianti di registrazione.
I dati trasmessi vengono utilizzati per verificare il corretto adempimento dell’obbligo di collaborazione da parte dei contribuenti. Se questo non viene rispettato o lo viene solo in parte, la dichiarazione può mancare per interi periodi di imposta o possono presentarsi lacune più o meno lunghe nella dichiarazione.
Queste lacune devono essere colmate e tassate in modo automatizzato secondo regole definite (articolo 69 dell’ordinanza concernente la tassa sul traffico pesante, OTTP). A tal fine, l’UDSC utilizzerà i dati degli impianti di rilevamento fissi e mobili.
I dipendenti di Kapsch Traffic Com hanno accesso al sistema da loro gestito nell’ambito delle loro mansioni di gestione del sistema di rilevamento su strada. Tuttavia, i dati rilevati non possono essere né elaborati né modificati. Non esiste alcuna autorizzazione ad accedere al sistema informativo dell’UDSC.
I collaboratori del contraente VüCH che utilizzano i sistemi di rilevamento mobili devono verificare la correttezza dei passaggi dei veicoli rilevati in loco prima di trasmetterli all’UDSC e, se necessario, correggerli. L’attenzione si concentra sulle targhe identificate in modo errato e sulla classificazione dei veicoli (obbligo di TTPCP si/no), che devono essere corrette per l’ulteriore elaborazione presso l’UDSC. Per motivi di protezione dei dati, i dipendenti del contraente possono visualizzare solo i record di dati che hanno rilevato in loco. Anche in questo caso non è prevista l’autorizzazione ad accedere al sistema informativo dell’UDSC.
Se la verifica non rileva alcuna discrepanza, i dati vengono di norma cancellati 15 giorni dopo l’elaborazione della tassazione.
In caso di contraddizioni, i dati vengono conservati come prova e cancellati al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore.
Si applica l’ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (ordinanza di trattamento dei dati per l’UDSC, OTDD, RS 631.061), allegato 67, cifra 6, punto 6.2).
No. Per garantire la protezione dei dati, dopo il rilevamento della posizione della targa e di una distanza di sicurezza impostabile, la parte superiore dell’immagine viene automaticamente resa irriconoscibile mediante sfocatura (in inglese: “blurring”). Il conducente e gli eventuali passeggeri, cosi come altre informazioni non direttamente relative al veicolo, non sono più riconoscibili.
Software per detentori di veicoli emotachDirect
Si prega di notare che l'attuale sistema di riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni sta giungendo al termine e sarà completamente rinnovato al più tardi entro la fine del 2025. Nell’ambito di questo rinnovamento, il supporto per questioni tecniche o operative sarà notevolmente ridotto. La hotline Mobatime verrà completamente interrotta; il supporto del UDSC sarà limitato alle questioni operative. Si prega di notare che alcune informazioni contenute nei documenti allegati non sono quindi più attuali.
Varie
No. I partecipanti al progetto pilota sono già stati determinati. L'attenzione si concentra sul test continuo della nuova infrastruttura e dei processi. L'UDSC informerà i proprietari non appena sarà possibile passare a TTPCP III.
No, il servizio nazionale di telepedaggio («National Electronic Toll Service», NETS) è limitato alla rilevazione dei dati sulla rete stradale svizzera e del Principato del Liechtenstein. Per informazioni sulla riscossione del pedaggio in Austria consultare il sito www.go-maut.at. La soluzione per la rilevazione transazionale dei dati relativi al pedaggio è offerta dal servizio europeo di telepedaggio (SET). L’attuale soluzione termina con lo smontaggio dell’emotach.
La prima messa in circolazione avviene prima del 31 dicembre 2024:
Per i veicoli che sono equipaggiati con un apparecchio emotach, la prima messa in circolazione, indicata nel campo 36 della licenza di circolazione, deve avvenire obbligatoriamente ancora nel 2024. Anche l’immatricolazione dal punto di vista statistico è considerata come prima messa in circolazione.
I veicoli equipaggiati con un apparecchio emotach e la cui prima messa in circolazione è avvenuta nel 2024 o prima possono continuare a circolare con l’emotach fino a quando vengono equipaggiati con il nuovo sistema o fino a quando si verifica un guasto all’emotach. Nel 2025 tali veicoli possono anche essere tolti temporaneamente dalla circolazione. Anche in caso di cambiamento del detentore nel 2025 è possibile continuare a circolare con l’apparecchio emotach.
La prima messa in circolazione avviene soltanto nel 2025:
I veicoli messi in circolazione dopo il 1° gennaio 2025 devono obbligatoriamente essere equipaggiati con il nuovo sistema di rilevazione TTPCP III. I detentori devono rivolgersi al fornitore nazionale del NETS, la NATRAS, oppure a un fornitore del NETS o del SET autorizzato. L’UDSC pubblica in Internet l’elenco dei fornitori autorizzati.