L’ICS2 («Import Control System 2», letteralmente il sistema di controllo all’importazione 2) è un progetto dell’UE (segnatamente della DG TAXUD) applicabile in tutta Europa, nel quadro del quale vengono introdotte dichiarazioni preliminari di sicurezza per gli invii da Paesi terzi verso lo spazio di sicurezza europeo (ovvero UE, Svizzera e Norvegia). La Svizzera ha deciso di partecipare al progetto sulla base dell’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali (RS 0.631.242.05).
L’ICS2 persegue i seguenti obiettivi:
- miglioramento della collaborazione tra le autorità doganali nazionali
- miglioramento della sicurezza nella catena di fornitura
- possibilità del «multiple filing»
- trasmissione preliminare delle informazioni sul carico
- trasmissione dei dati della dichiarazione sommaria di entrata (ENS) da parte di diverse persone - integrazione di tutti i generi di traffico (compreso quello postale)
- sostituzione definitiva del security amendment all’importazione (ICS1)
Svizzera, UE e Norvegia costituiscono uno spazio di sicurezza doganale comune basato, da un canto, sull’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali tra la Svizzera e l’UE e, dall’altro, sull’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza (RS 0.632.315.982). Ciò permette di scambiare merci con l’UE senza difficoltà e di contribuire alla sicurezza della Svizzera. L’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali si basa sull’equivalenza delle misure di sicurezza doganale degli Stati contraenti nei confronti di Paesi terzi. Per attuare le novità risultanti dall’ultimo aggiornamento dell’Accordo, la Svizzera ha deciso di partecipare all’ICS2. Si tratta della soluzione più efficiente ed economica, sia per l’economia sia per l’amministrazione.
Con l’ICS2 e l’accesso alla banca dati comune («Common Repository») si aprono nuove prospettive per l’analisi e la gestione dei rischi. In questo modo l’UDSC ha accesso già in anticipo alle dichiarazioni preliminari degli invii destinati alla Svizzera in tutti i generi di traffico. Finora esso non disponeva di alcuna informazione a tal proposito, tranne nel caso delle importazioni dirette nel traffico aereo. L’UDSC può quindi partecipare attivamente (fornendo anche il proprio influsso) alle analisi dei rischi relative, per esempio, agli invii che giungono nel porto di Rotterdam o Anversa e che poi vengono trasportati su strada o ferrovia in Svizzera.
Indipendentemente dal fatto che essa partecipi o meno all’ICS2, gli invii destinati alla Svizzera che passano per il territorio dell’UE devono essere dichiarati in precedenza ai confini esterni dell’UE. Ciò significa che i dati di sicurezza sono già a disposizione dell’UE. Partecipando all’ICS2, la Svizzera ha la possibilità di partecipare attivamente all’analisi dei rischi relativa agli invii destinati al nostro Paese e di influire su queste analisi, nonché, qualora fosse necessario un controllo di sicurezza, di effettuarlo nel luogo adatto (p. es. all’interno del Paese).
L’UE mette a disposizione la banca dati comune («Common Repository»), la quale distribuisce le dichiarazioni preliminari degli operatori economici ai competenti Paesi membri (incluse Svizzera e Norvegia). Dal canto suo, la Svizzera, nello specifico l’UDSC, sviluppa un sistema informatico che tratta le dichiarazioni in entrata ed esegue un’analisi dei rischi. La comunicazione tra l’UDSC e gli operatori economici per i controlli delle merci in Svizzera è disciplinata a livello nazionale.
L’UE prevede tre fasi (release), che possono essere suddivise in tappe e che sono valide anche per la Svizzera:
- ICS2 Release 1: 15.3.2021, traffico postale e di corriere (aeroporti di Zurigo e Ginevra)
- ICS2 Release 2: 1.3.2023, traffico merci aereo (aeroporti di Zurigo e Ginevra)
- ICS2 Release 3:
- traffico marittimo* (Master-Level Filers) 3.6.2024
- traffico marittimo* (House-Level Filers) 4.12.2024 traffico ferroviario* e stradale* 1.04.2025
*confini esterni dello spazio di sicurezza comune
L’UE prevede tre fasi (release), che possono essere suddivise in tappe e che sono valide anche per la Svizzera:
- ICS2 Release 1: 15.3.2021, traffico postale e di corriere (aeroporti di Zurigo e Ginevra)
- ICS2 Release 2: 1.3.2023, traffico merci aereo (aeroporti di Zurigo e Ginevra)
- ICS2 Release 3:
- traffico marittimo* (Master-Level Filers) 3.6.2024
- traffico marittimo* (House-Level Filers) 4.12.2024
- traffico ferroviario* e stradale* 1.04.2025
*confini esterni dello spazio di sicurezza comune
In linea di massima, il trasportatore è responsabile di trasmettere per tempo la dichiarazione preliminare. Nel quadro del multiple filing, anche altri operatori economici possono tuttavia partecipare alla dichiarazione preliminare, ma devono previamente inserire un numero EORI («Economic Operators Registration and Identification», ovvero il numero per la registrazione e l’identificazione degli operatori economici) nel sistema della TAXUD.
Le informazioni sui dati da fornire sono contenute nell’Annex B del catalogo dei dati dell’UE consultabile al seguente indirizzo:
Cliccando su «Source Text» sotto «UCC Annex B» e selezionando il registro «Table legend» si ottiene una panoramica dei tipi di dichiarazione e della data di attuazione.
La partecipazione all’ICS2 richiede l’attuazione precisa delle specifiche della TAXUD, di ampia applicazione, ciò che comprende anche la trasmissione del numero EORI. In Svizzera l’utilizzo del numero EORI riguarda le compagnie aeree e la Posta che, mediante l’ICS2, dichiarano preliminarmente le importazioni dirette da Paesi terzi verso gli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra.
A partire dalla seconda tappa di attuazione dell’ICS2 (1.3.2023), anche le imprese in Svizzera che ricorrono al multiple filing necessitano, eventualmente, di un numero EORI.
In linea di massima, le informazioni nella banca dati comune («Common repository») sono protette e possono essere consultate solo disponendo degli appositi diritti d’accesso. Esse godono inoltre della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali. Come finora, l’Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali sancisce che queste informazioni non possono essere trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente interessata, né essere utilizzate da queste autorità per fini diversi da quelli previsti dall’Accordo.
Gli invii considerati a rischio generano un cosiddetto «HIT» e devono essere controllati dal personale doganale. A seconda del momento della constatazione (dichiarazione preliminare sul carico PLACI [«Pre-Loading Advanced Cargo Information»], dichiarazione sommaria di entrata ENS), il personale dispone di diverse opzioni di controllo. In caso di PLACI nel traffico aereo, può richiedere all’operatore economico ulteriori informazioni come fatture o bollettini di consegna («Request for Information», RFI) oppure il completamento dei dati («Request for Amendment», RFA). Può anche richiedere un’analisi più approfondita come il controllo ai raggi X o l’apertura dei colli («Request for Screening», RFS). Se vi è il sospetto concreto che merci pericolose, come esplosivi, vengano caricate a bordo di un aereo, il personale può decidere un divieto di carico («Do not Load», DNL). In caso invece di dichiarazione sommaria di entrata, il personale doganale può controllare fisicamente la merce all’arrivo (a seconda del rischio il controllo avviene al confine esterno dello spazio di sicurezza comune o alla destinazione finale).
L’UE pubblica le nuove informazioni sul proprio sito. L’UDSC informa gli operatori economici svizzeri, tra l’altro, nel quadro del gruppo d’accompagnamento per l’economia del programma DaziT e attraverso i canali d’informazione usuali. In vista delle release 2 e 3 contatterà per tempo i settori e le imprese interessati.
In ICS2, è richiesto un numero EORI del destinatario. Se il destinatario non dispone di un numero EORI, è possibile dichiarare il Third Country Unique Identification Number (TCUID).
In Svizzera il TCUID è il Business Partner Identification Number (BP-ID) o il Company Identification Number (UID).