Importazione di merci in franchigia di dazio o all’aliquota ridotta
Accordi di libero scambio della Svizzera e origine preferenziale
Le merci originarie di Stati con i quali è stato stipulato un accordo di libero scambio o di Paesi in sviluppo possono per lo più essere importate in franchigia o a un'aliquota ridotta (regime preferenziale). La riduzione per ciascun Paese è desumibile dalla tariffa doganale elettronica Tares www.tares.ch.
La Svizzera ha stipulato accordi di libero scambio con diversi Stati. I privilegi fiscali che ne derivano valgono tuttavia solo per merci che adempiono tutte le disposizioni procedurali e in materia di origine. Una visione d'insieme di tali accordi è reperibile al seguente link:
Procedura
Per beneficiare di un'importazione fruente di agevolazioni doganali è necessario disporre di una prova dell'origine valida che corrisponde alle disposizioni in materia di origine del rispettivo accordo. Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
R30 Accordi di libero scambio, preferenze doganali e origine delle merci, prove dell'origine, istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali.
L'imposizione all'aliquota preferenziale deve essere richiesta nella dichiarazione doganale. Essa non viene concessa automaticamente.
Prove dell'origine
Le domande concernenti il rilascio di prove dell'origine vanno poste alle autorità del Paese d'esportazione. Nelle istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali sono contenute le informazioni per determinare la validità formale di una prova dell'origine.
Imposizione posticipata all'aliquota preferenziale (imposizione provvisoria)
Se, a causa di un errore, una svista o circostanze particolari, all'esportazione non viene presentato alcun CCM, quest'ultimo può essere allestito a posteriori. Al riguardo, consultare le istruzioni concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali.