Di seguito vengono fornite informazioni generali sugli importatori di biocarburanti.
In generale
Importazioni
Ai sensi dell'articolo 35d della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), è vietata l'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o mangimi per animali, nonché di combustibili e carburanti che entrano in diretta concorrenza con la produzione di derrate alimentari.
Inoltre, l'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili è legata al rispetto dei requisiti ecologici. Ai sensi dell'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni (OCoCr), prima dell'immissione in commercio (p. es. prima dell'importazione) di combustibili e carburanti rinnovabili o a basso tenore di emissioni è necessario ottenere un'autorizzazione dell'UFAM. Informazioni sull'immissione in commercio sono disponibili sul sito Internet Immissione in commercio eeBS/TS dell'UFAM.
Agevolazione fiscale
L'agevolazione fiscale per i biocarburanti è concessa soltanto se, con la domanda, l'importatore ha presentato all'Ambito direzionale Basi la prova che i biocarburanti adempiono le esigenze ecologiche e sociali.
Per la domanda va utilizzato il modulo 45.85:
Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni:
Altri carburanti:
Imposizione mediante e-dec
La guida all'imposizione di biocarburanti con e-dec indica le particolarità da osservare all'atto dell'imposizione.