Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale sull'imposizione degli oli minerali, il credito fiscale sorge con l'immissione in consumo delle merci. In linea di massima, l'agevolazione fiscale per biocarburanti viene concessa al sorgere del credito fiscale.
Una deroga a tale principio si impone per i biocarburanti che sono o saranno miscelati con carburanti fossili. Poiché i carburanti possono essere miscelati durante il deposito, la quota della merce fruente dell'agevolazione fiscale può variare. All'uscita dal deposito la quota di biocarburante non può essere determinata in modo attendibile, e quindi l'agevolazione fiscale è concessa sotto forma di anticipazione. All'atto dell'immissione in consumo della miscela, l'imposta viene riscossa sull'intera quantità.
L'agevolazione fiscale per i biocarburanti è pertanto concessa come segue:
- in caso di importazione di miscele di carburanti per l'immissione in consumo (codici di deposito 1 e 2) o di importazione per persone privilegiate (codice di deposito 5): in modo proporzionale;
- in caso di importazione di miscele di carburanti in un deposito autorizzato (codice di deposito 3) o in un deposito di scorte obbligatorie (codice di deposito 4) nonché in caso di miscelazione di biocarburanti con altri carburanti in un deposito autorizzato: sotto forma di anticipazione.
Ulteriori dettagli sul modo di procedere in casi specifici sono disponibili nel seguente documento: