Cos'è un condono?
Nei seguenti casi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) rinuncia alla riscossione di tributi oppure li rimborsa:
- La merce si trova ancora in nostra custodia o non è ancora stata definitivamente imposta all'importazione e per caso fortuito, forza maggiore oppure con il consenso delle autorità è stata distrutta totalmente o parzialmente.
- La merce è stata imposta all'importazione (merci in libera pratica) e viene distrutta totalmente o parzialmente o riesportata per disposizione delle autorità.
- Posticipatamente, ai sensi dell'articolo 85 LD vengono riscossi dei tributi, che rappresenterebbero un aggravio sproporzionato per la persona.
- Nei casi in cui «per motivi straordinari» il pagamento costituisce un rigore eccessivo. Tali motivi non devono riguardare la determinazione dei tributi doganali, in particolare non devono portare ad una modifica della voce di tariffa.
Non costituiscono «motivi straordinari» errori come inosservanze dei termini oppure omissioni procedurali. Se la procedura di ricorso non porta la soluzione auspicata il risultato non può essere ottenuto in seguito mediante il condono (cfr. decisione del Tribunale amministrativo A-1694/2006 del 7.2.2007).
Le basi legali sono costituite dall'articolo 86 capoverso 1 lettere a - d della legge sulle dogane (LD; RS 631.0).