Condono del dazio

Cos'è un condono?

Nei seguenti casi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) rinuncia alla riscossione di tributi oppure li rimborsa:

  • La merce si trova ancora in nostra custodia o non è ancora stata definitivamente imposta all'importazione e per caso fortuito, forza maggiore oppure con il consenso delle autorità è stata distrutta totalmente o parzialmente.
  • La merce  è stata imposta all'importazione (merci in libera pratica) e viene distrutta totalmente o parzialmente o riesportata per disposizione delle autorità.
  • Posticipatamente, ai sensi dell'articolo 85 LD vengono riscossi dei tributi, che rappresenterebbero un aggravio  sproporzionato per la persona.
  • Nei casi in cui «per motivi straordinari» il pagamento costituisce un rigore eccessivo. Tali motivi non devono riguardare la determinazione dei tributi doganali, in particolare non devono portare ad una modifica della voce di tariffa.

Non costituiscono «motivi straordinari» errori come inosservanze dei termini oppure omissioni procedurali. Se la procedura di ricorso non porta la soluzione auspicata il risultato non può essere ottenuto in seguito mediante il condono (cfr. decisione del Tribunale amministrativo A-1694/2006 del 7.2.2007).

Le basi legali sono costituite dall'articolo 86 capoverso 1 lettere a - d della legge sulle dogane (LD; RS 631.0).

Quali tributi possono essere condonati?

Il condono del dazio concerne i tributi riscossi dall'UDSC. Qualora una legge preveda disposizioni proprie del condono, come ad esempio nel caso dell'IVA, sono valide quest'ultime.

Il condono dei tributi doganali può essere totale o parziale. La decisione relativa all'ammontare del condono spetta all'UDSC (cfr. decisione 2A.534/2005 del Tribunale federale del 17.2.2006).

Domanda

La domanda per il condono dei dazi deve essere inoltrata in forma scritta, per lettera, all'UDSC entro un anno dall'emissione della decisione d'imposizione (IMD) .

Per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato (p. es. procedura di ammissione temporanea) il termine è di un anno a partire dalla conclusione del regime doganale scelto. La decisione relativa all'ammontare del condono spetta alla Direzione.

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/steuern-und-abgaben_einfuhr/zoelle/zollerlass.html