Peso lordo (massa lorda)
Giusta l'art. 2 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) le merci sono tassate secondo il peso lordo, se non è prescritta un'altra modalità di misura per la loro imposizione (aliquota in CHF per 100 kg peso lordo).
Secondo l'art. 1 dell'ordinanza sulla tara (RS 632.13) il peso lordo, indicato nella dichiarazione come massa lorda, è costituito dal peso effettivo (massa netta) della merce e da quello degli imballaggi, della riempitura e dei supporti sui quali la merce è presentata. L'ordinanza sulla tara, che serve a garantire l'imposizione secondo il peso lordo, contiene in particolare disposizioni inerenti alla procedura per merci non imballate o merci il cui imballaggio non offre sufficientemente riparo.
Non appartengono al peso lordo i materiali di trasporto propriamente detti, quali contenitori (container), accessori per il trasporto riutilizzabili (palette), strutture di fissaggio, ecc.
Peso effettivo (massa netta)
Per le importazioni dall'UE di prodotti agricoli trasformati che beneficiano del trattamento preferenziale, il peso effettivo (massa netta) fa stato quale base di calcolo (aliquota in CHF per 100 kg massa netta).
Principio
La massa netta corrisponde alla massa della merce in quanto tale (peso effettivo), senza imballaggi, materiale di riempitura oppure supporti. Scatole da conserva, bottiglie, tubetti, bobine, supporti ecc. non ne fanno quindi parte. Ne deriva che la massa netta non va confusa con il peso netto secondo l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza sulla tara (RS 632.13).
Casi particolari
- Merci imballate
Giusta l'art. 19 dell'ordinanza sulle indicazioni di quantità (RS 941.204), per gli imballaggi preconfezionati industriali la quantità media di merce contenuta in ogni imballaggio non deve essere inferiore alla quantità nominale dichiarata. Di conseguenza per la maggior parte dei campioni controllati all'atto pratico il peso del contenuto effettivamente constatato dovrebbe essere leggermente superiore al peso dichiarato sull'imballaggio.
Ai fini di una prassi uniforme, si può quindi considerare il peso del contenuto dichiarato sull'imballaggio equivalente alla massa netta. Eventualmente ci si può fondare sui dati dichiarati nei documenti accompagnatori (vedi di seguito "Controllo del peso").
- Merci in liquidi di conservazione
Liquidi di conservazione eventualmente presenti (p.es. acqua salata, infuso di aceto) non fanno parte della massa netta. Di regola il peso sgocciolato indicato sull'imballaggio, risp. sui documenti accompagnatori, dovrebbe essere determinante per il calcolo dei dazi d'importazione. Per la loro natura particolare tali merci sono raramente reperibili nell'ambito dei prodotti agricoli trasformati. Salse e liquidi affini, che vengono consumati assieme alla merce imballata, non sono considerati liquidi di conservazione ai sensi di queste disposizioni.
- Assortimenti di merci
Nel caso di assortimenti di merci secondo la Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 3 b si considera quale massa netta la somma del peso effettivo di tutti i componenti dell'assortimento, esclusi gli imballaggi, la riempitura ed i supporti.
Controllo del peso
L'imposizione in base alla massa netta relativamente ai prodotti citati si fonda su una richiesta espressa dalla Commissione europea nell'ambito delle trattative bilaterali II. Di conseguenza, gli speditori e fornitori dell'UE sono tenuti a dare indicazioni corrette riguardo alla massa netta. Determinante per la base di calcolo è l'articolo 19 della legge federale sulle dogane (RS 631.0) (quantità della merce al momento in cui è dichiarata all'ufficio doganale).
Altri basi di calcolo
Oltre all'imposizione in base al peso lordo o al peso effettivo, sono previste le seguenti basi di calcolo:
- per dose (voci di tariffa 0511.1010/1090)
- per litro (in particolare voce di tariffa 2204)
- per MWh (voce di tariffa 2716.0000)
- per metro (voce di tariffa 3706)
- per capo (cap. 01, cap. 91).