Obbligo del contrassegno stradale ed esenzione dalla tassa sul traffico pesante

La revoca temporanea dell’obbligo del contrassegno stradale per tutti i veicoli che trasportano rifugiati ucraini o aiuti umanitari destinati all’Ucraina è stata abolita il 30 novembre 2022. A partire dal 1° dicembre 2022, il bollo 2023 è disponibile presso i punti vendita abituali. Chi desidera inviare aiuti umanitari in Ucraina può farlo mediante una dichiarazione doganale semplificata. I trasporti di aiuti umanitari possono continuare a essere esentati dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP).

Trasporto di aiuti umanitari

Molti privati, ditte e associazioni desiderano aiutare i rifugiati ucraini con aiuti umanitari. Si consiglia di rivolgersi a organizzazioni assistenziali riconosciute in Svizzera che possono trasportare gli aiuti umanitari all’estero in esenzione da tributi.

Chi desidera comunque portare di persona gli aiuti umanitari all’estero o farli trasportare, deve osservare i seguenti punti:

1. Esportazione da parte di privati

Se gli aiuti umanitari (p. es. prodotti tessili, derrate alimentari, giocattoli ecc.) vengono esportati di persona, non è necessario dichiararli alla dogana svizzera all’uscita dal Paese. Prima della partenza si raccomanda di informarsi sulle prescrizioni delle autorità doganali dei Paesi immediatamente limitrofi (Germania, Austria, Italia, Francia). I dati di contatto si trovano in fondo a questa pagina.

Esportazione di aiuti umanitari per mezzo di un autocarro: l’UDSC può esentare dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) i trasporti privati di aiuti umanitari. In tal caso, bisogna previamente presentare all’UDSC una richiesta via e-mail o per posta:

lsvaallgemein@bazg.admin.ch

oppure:
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Tasse sulla circolazione
3003 Berna

Ulteriori informazioni e contatti sulla TTPCP: www.ttcp.ch

2. Esportazione tramite corriere, spedizione ecc.

Se gli aiuti umanitari vengono spediti, ad esempio, per mezzo di un servizio di trasporto o una casa di spedizione, la merce deve essere dichiarata presso la dogana svizzera mediante una dichiarazione doganale semplificata all’esportazione. Prima della partenza si raccomanda di informarsi sulle prescrizioni delle autorità doganali dei Paesi immediatamente limitrofi (Germania, Austria, Italia, Francia). I dati di contatto si trovano in fondo a questa pagina.

Secondo i regolamenti vigenti (cifra 1.2.3 R-10-10 / cifre 2.4.3 e 2.4.4 R-25-02), i beni umanitari di soccorso possono essere esportati mediante una dichiarazione doganale semplificata. Ciò vale per:

  • enti assistenziali
  • provvisoriamente anche per privati o programmi di enti assistenziali pubblici che intendono esportare aiuti umanitari

La dichiarazione doganale semplificata non vale tuttavia nei seguenti casi:

  • forniture a scopo commerciale
  • merce che soggiace a disposti federali di natura non doganale o merce soggetta all’obbligo del permesso
  • forniture di beni nuovi o usati con valore d’investimento (p. es. veicoli, macchinari ecc.)

Per compilare la dichiarazione doganale semplificata è a disposizione il presente modulo modello:

modulo modello per l’esportazione semplificata di aiuti umanitari (DOCX, 24 kB, 13.02.2023)

Dati di contatto generali delle autorità doganali estere
Germania Austria Francia Italia
0049 351 44834-520 0043 50 233 740 0033 1 7240 7850 0039 06 50241
info.gewerblich@zoll.de zollinfo@bmf.gv.at modulo di contatto modulo di contatto
Elenco e pagina web di altre autorità doganali europee
Member Administrations (rocb-europe.org)
Elenco rappresentanze estere in Svizzera
Rappresentanze estere in Svizzera
https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/zollinformationen-zur-ukraine/krieg-in-der-ukraine.html