Acquisti esenti da imposta in Svizzera (tax free)
Il personale di vendita spiega ai clienti come e a quali condizioni è possibile fare acquisti esenti da imposta. L’esenzione fiscale si applica se il prezzo dei beni ammonta ad almeno 300 franchi, IVA inclusa. Gli acquisti di importo inferiore non usufruiscono dell’esenzione.
Per richiedere l’attestazione dell’esportazione sull’apposito documento occorre attenersi agli orari di imposizione dei valichi di confine. Al di fuori di tali orari o ai valichi di confine non occupati non viene rilasciata alcuna attestazione dell’esportazione. I documenti d’esportazione presentati posticipatamente oppure depositati nelle cassette delle dichiarazioni vengono rispediti senza timbro al punto di vendita (orari di apertura e indirizzi).
Restituzione a seguito della riesportazione
Il semplice rinvio all’estero di una merce importata non dà diritto alla restituzione dei tributi all’importazione. Per la concessione di tale diritto occorre adempiere a condizioni supplementari.
Si distinguono i seguenti casi.
La riesportazione avviene in caso di rescissione del contratto di vendita previo accordo con il fornitore estero. In concreto significa che il cliente rispedisce o riporta la merce al fornitore perché non gli piace, non va bene, non soddisfa la qualità richiesta o non è conforme all’ordinazione.
Importazione ed esportazione personali
Per le merci importate personalmente per uso personale e successivamente riesportate personalmente entro sei mesi, può essere presentata una domanda di restituzione orale o scritta presso un ufficio di servizio (orari di apertura e indirizzi).
Per il trattamento della domanda, l’ufficio di servizio richiede i seguenti documenti:
- decisione di imposizione originale (p. es. giustificativo di cassa della dogana); e
- conferma di ripresa dell’operazione di vendita estera sotto forma di giustificativo o di fattura, dalla quale è desumibile che l’importo pagato è stato restituito o contabilizzato.
Importazione e riesportazione tramite corriere o ditta di trasporto
Per quanto concerne la procedura da seguire per le merci riesportate dopo sei mesi, non importate personalmente (corrispondenza online) o riesportate personalmente (p. es. restituzione per Posta), il modulo 18.86 (restituzione dei tributi all’importazione a seguito della riesportazione) fornisce informazioni dettagliate.
La merce viene rispedita all’estero a scopo di riparazione
All’atto dell’esportazione non vengono riscossi tributi. Per contro, all’atto della reimportazione vanno tassate solo le spese di riparazione, se si è in grado di provare che la merce è stata esportata in precedenza a tale scopo.
Se al posto del bene riparato viene importato gratuitamente un bene sostitutivo in garanzia o a titolo di cortesia, l’imposta all’importazione viene riscossa all’atto dell’importazione, ma può essere chiesto il rimborso. Per la restituzione dell’imposta all’importazione in caso di importazione di un bene sostitutivo gratuito, occorre scrivere all’ufficio di servizio presso il quale è stata effettuata l’imposizione (orari di apertura e indirizzi). Alla domanda di restituzione devono essere allegati tutti i giustificativi necessari (decisione d’imposizione IVA per il bene originario e per quello sostitutivo, documento d’esportazione per la rispedizione del bene originario, copia della fattura del fornitore, copia della corrispondenza scambiata con il fornitore ecc.).
Se l’importazione del bene sostitutivo gratuito avviene a seguito della rispedizione del bene originariamente ordinato (perché non piace o per fornitura errata), occorre chiedere la restituzione dei tributi all’importazione all’atto della riesportazione della fornitura originaria (vedi rispedizione per rescissione del contratto di vendita).
Rispedizione in Svizzera
L’UDSC definisce «merci svizzere di ritorno» i beni esportati che vengono rispediti dall’estero al mittente in Svizzera. Il volantino 18.85 fornisce informazioni sul trattamento in materia di dazio e IVA delle merci svizzere di ritorno.