Controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Le liquidità, ovvero denaro contante, valuta estera o titoli (azioni, obbligazioni, assegni) possono essere importate, esportate o fatte transitare in Svizzera senza limitazioni. Le liquidità non devono essere dichiarate all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Tuttavia, se durante un controllo le vengono chieste informazioni sui contanti, è tenuto a fornire informazioni veritiere. Se il valore del contante supera i 10 000 franchi o in caso di sospetto,,vi verrà chiesta la vostra identità, l’origine e lo scopo del contante così come l’identità dell’avente diritto economico effettivo.. Se trasporta contanti per un valore pari o superiore a 10 000 franchi, i vostri dati saranno registrati nel sistema d’informazione dell’UDSC.
Possibili conseguenze del controllo
Se si rifiuta di rispondere o fornisce informazioni errate, ciò costituisce un’inosservanza di prescrizione d’ordine che può comportare una multa. Se sussiste il sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, le liquidità possono essere messe al sicuro provvisoriamente e consegnate alla polizia. Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti in materia di lotta alla criminalità.
Situazione giuridica negli altri Paesi
Gli altri Paesi hanno disposizioni diverse per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri di liquidità. L’UDSC raccomanda di rivolgersi direttamente alla competente autorità estera.