Scorte di prodotti agricoli

Informazioni generali

Chiunque, all’inizio del periodo amministrato, possiede scorte di prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio è tenuto a presentare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC una nuova dichiarazione doganale per tali merci. È irrilevante se la persona ha importato personalmente le merci o acquistato in Svizzera merce importata durante il periodo libero. Le imprese interessate devono trasmettere la nuova dichiarazione autonomamente. Ciò vale anche per i detentori di scorte di merci in centrali di distribuzione o simili. Sulla base della dichiarazione doganale, l’UDSC riscuote a posteriori la differenza di dazio tra l’aliquota del contingente e l’aliquota fuori del contingente.

Per ulteriori informazioni consultare il documento: "scorte die prodotti agricoli; spiegazioni supplementari" (PDF, 176 kB, 29.08.2023)

Dichiarazione doganale

Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni dall’inizio del periodo amministrato è necessaria una nuova dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01). La dichiarazione di prodotti agricoli ancora disponibili deve essere trasmessa all'UDSC entro le ore 24.00 del secondo giorno dall’inizio del periodo amministrato. Se il giorno in questione cade di domenica o in un giorno riconosciuto come festivo dal diritto federale, il termine è prorogato fino alle ore 08.00 del giorno feriale successivo. In ogni caso occorre dichiarare la quantità di scorte ancora disponibile alle ore 24.00 del secondo giorno.

Si prega di consultare il documento "Esempi; Scadenza per le dichiarazioni doganali concernenti le scorte (PDF, 78 kB, 04.12.2023)".

Questa dichiarazione doganale può essere effettuata mediante l’apposita applicazione in Internet.

Al momento della registrazione, la sezione Tariffa doganale e misure economiche dell'UDSC fornisce le informazioni correlate alla dichiarazione doganale (dati di login) per e-mail.

 

Conteggio come quote parti di contingente

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è esentata dal pagamento della differenza di dazio, non però dall’obbligo di dichiarare le scorte di merci, sempreché i prodotti agricoli disponibili possano essere computati nelle sue quote di contingente  doganale personali.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione che intende computare i contingenti doganali che le sono già stati assegnati con
le scorte di merci deve effettuare il conteggio del quantitativo corrispondente tramite l’accesso sicuro a Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) «eKontingente» sul proprio permesso generale d’importazione (PGI). Come persona autorizzata all’utilizzazione, nel sistema «eKontingente» essa deve indicare il numero PGI 319414 interno all’Amministrazione. Una volta concluso il conteggio, tale sistema genera automaticamente una conferma in formato PDF.

Il computo deve essere richiesto nella dichiarazione doganale e l’accordo sull’utilizzazione aggiunto in formato PDF alla dichiarazione elettronica.

Si prega di consultare il documento "Esempio; Computo con una quota di contingente doganale" (PDF, 291 kB, 24.12.2021)

Menzione dell'obbligo die una nuova dichiarazione doganale

In base all’articolo 61 dell'ordinanza sulle dogane (OD; RS 631.01), chi consegna a un terzo prodotti agricoli importati nel periodo libero deve informarlo, per scritto, dell’obbligo di una nuova dichiarazione doganale conformemente all’articolo 55 di tale ordinanza.

In caso di violazione di questa disposizione, il fornitore può essere dichiarato obbligato al pagamento solidale dei tributi d'importazione se il destinatario non ha dichiarato le scorte di merci come previsto dall’articolo 55 OD.

Sotto «Basi legali» è disponibile un estratto delle leggi e delle ordinanze determinanti.

Prodotti freschi per l'ulteriore lavorazione

I periodi liberi servono altresì per l’importazione di prodotti freschi ai fini della loro trasformazione. Anche per queste merci valgono le disposizioni per le scorte. I prodotti non ancora trasformati e le merci che restano allo stato fresco durante la trasformazione (p. es. prodotti per insalate miste, diversi prodotti pronti) sono considerati scorte.

Non rientrano nelle scorte di merci esclusivamente i prodotti che hanno subìto una trasformazione tale (p. es. congelazione, pastorizzazione) da non essere più considerati frutta o verdura fresca. Ciò vale anche per prodotti che non soggiacciono all’obbligo del permesso (p. es. frutta spappolata o schiacciata durante il trasporto). In tale ambito è determinante la classificazione tariffale del prodotto trasformato in base alla tariffa doganale elettronica Tares dell’UDSC.

Restituzioni di merci per motivi legati alla qualità, rifiuti e merci di scarto

Le basi legali non dispensano restituzioni, rifiuti o merci di scarto dall’obbligo della dichiarazione doganale. Se simili merci vengono impiegate per l’alimentazione di animali oppure distrutte, si deve apporre una rispettiva annotazione nella nuova dichiarazione e conservarne una conferma negli atti.

Per eventuali domande è possibile rivolgersi alle persone elencate sotto «Contatti».

Contatto

Domande sull’applicazione tecnica e sulla dichiarazione doganale

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Misure economiche
Taubenstrasse 16
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Alessandra Doninelli

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Misure economiche

Domande sull’attribuzione di contingenti

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