Gli alimenti per animali possono essere imposti in franchigia di dazio se destinati all'alimentazione di:
- animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
- animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
- animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
- pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti e via di seguito, non destinati alla produzione di alimenti, eccetto gli animali da reddito nell'agricoltura.
Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
Procedura
Per ottenere l'esenzione occorre presentare una domanda di restituzione scritta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Le disposizioni dettagliate sono reperibili negli articoli 13-18 OADo (RS 631.012) e R-17 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego.