La procedura SA è interessante in particolare per gli spedizionieri e gli importatori che effettuano regolarmente dichiarazioni doganali o dichiarazioni delle merci. I dati vengono trasmessi elettronicamente all'UDSC. In questo modo i partner della dogana e l'UDSC hanno a disposizione strumenti flessibili per affrontare il moderno traffico delle merci.
La ditta con lo statuto di SA può effettuare la dichiarazione d’esportazione (e-dec) o la dichiarazione delle merci per l’esportazione (Passar) presso un luogo autorizzato (di regola il domicilio [sede] della ditta). Se l’ufficio competente decide di controllare l’invio, il controllo viene effettuato presso il luogo autorizzato.
Restano riservati eventuali controlli doganali presso l'ufficio doganale di confine.
Principali vantaggi della procedura
- Maggiore flessibilità temporale: a determinate condizioni, la merce può essere presentata e sgomberata anche al di fuori dell'orario d'apertura dell'ufficio doganale competente.
- Indipendenza locale dall'UDSC: gli invii non devono essere presentati ad alcun ufficio doganale. L'infrastruttura esistente può essere impiegata in modo ottimale per il trasbordo della merce.
- Minore rischio di colonne al confine: la messa a disposizione dei veicoli è agevolata.
Documentazione SDA e autorizzazione
Nelle descrizione delle procedure, sono contenute le prescrizioni generali e le condizioni quadro per la procedura SDA. In un rapporto d'accettazione sono annotate le specifiche della ditta (luoghi autorizzati, competenze, etc.).
I livelli regionali rilasciano un'autorizzazione per la procedura semplificata. Al riguardo occorre contattare la regione competente.