L’edizione del 2019 è stata completamente rielaborata con lo scopo di rendere più facile la consultazione del documento. Ove possibile, i punti poco chiari sono stati precisati al fine di semplificare la prassi. L’obiettivo è consentire agli utenti di valutare autonomamente se una pubblicità è conforme o meno alla legge.
Oltre a modifiche strutturali e redazionali, le nuove linee guida contengono ora più immagini, che permettono di illustrare meglio le regole. Inoltre, sono stati fatti alcuni adeguamenti puntuali anche per quanto concerne la prassi pubblicitaria. Di seguito una panoramica delle principali modifiche.
Pagina 17, numero 8.1.5: Rappresentazioni di persone
La rappresentazione di persone e di singole parti del corpo non è consentita. Motivo: tali immagini non hanno alcun legame oggettivo con la bevanda spiritosa. Fanno eccezione i barman, i fondatori di aziende, i dirigenti e le persone attive nella produzione.
Pagina 21, numero 8.1.8: Storia aziendale e impegni
Non sono consentite indicazioni sugli impegni dell’azienda concernenti aspetti sociali ed ecologici nonché programmi di protezione degli animali o simili, poiché manca il legame oggettivo diretto.
Pagina 42, numero 10.8.: Sponsorizzazione
È stata aggiunta l’indicazione che l’impiego di marchi registrati di bevande spiritose è possibile con riserva delle prescrizioni concernenti la pubblicità della legge sull’alcool. La registrazione di un marchio di bevande spiritose non autorizza quindi il titolare all’uso illimitato del marchio per scopi pubblicitari. Tale regolamentazione, stabilita d’intesa con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), vale da sempre, ma ora è indicata in maniera esplicita nelle linee guida per la pubblicità.
Pagina 44, numero 10.8.2: Nome dell’azienda e marchio della bevanda spiritosa non sono identici
Nell’ambito della sponsorizzazione, le aziende il cui nome non è identico al marchio della bevanda spiritosa possono fare un’aggiunta relativa al genere della propria attività economica. Finora tali aziende non potevano aggiungere riferimenti sui prodotti che distribuivano, poiché la sponsorizzazione di prodotti o marchi è vietata nel caso delle bevande spiritose. Tuttavia, il nome dell’azienda deve essere conforme all’iscrizione nel registro di commercio, inclusa l’indicazione della forma giuridica, e deve essere impiegata una scritta neutra.
Le nuove linee guida per la pubblicità di bevande spiritose sono disponibili da subito sul sito Internet dell’UDSC. Affinché gli utenti abbiano tempo a sufficienza per gli adeguamenti, le nuove regolamentazioni saranno applicate solo a partire dal 1° gennaio 2026.
In caso di domande è possibile rivolgersi ai collaboratori dell’ambito Alcol.
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