Fornitori di carte-carburante

Per i veicoli immatricolati all’estero e non equipaggiati con un apparecchio di rilevazione (SET oppure emotachâ) la tassa è riscossa mediante una ID-Card presso un terminale TTPCP. Per il pagamento della tassa possono essere accettate carte-carburante.

Con effetto dal 1° maggio 2018, nell’ordinanza del 6 marzo 2000 sul traffico pesante (OTTP; RS 641.811) sono state precisate le disposizioni relative alle carte-carburante. La conseguente ordinanza del Dipartimento federale delle finanze concernente le carte-carburante con gli allegati sulle prescrizioni tecniche e operative destinata ai fornitori di carte-carburante (Ordinanza del DFF sui fornitori di SET e sui fornitori di carte-carburante; RS 641.811.423) è entrata in vigore il 1° marzo 2020.

L’adempimento di tali prescrizioni e una procedura di autorizzazione a due livelli costituiscono la base per la conclusione di un contratto di autorizzazione per poter agire come fornitore di carte-carburante nell’ambito della TTPCP.

Inviando all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC  la domanda di autorizzazione insieme ai documenti necessari, il fornitore di carte-carburante avvia la procedura di autorizzazione.

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verkehrsabgaben-und-strassenverkehrsrecht/schwerverkehrsabgaben-lsva-und-psva/lsva_allgemeines_tarife/tankkarten-anbieter.html