Biocarburanti per la produzione di energia elettrica

In generale

Di seguito vengono fornite informazioni generali sugli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti destinati alla produzione di energia elettrica.

Autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione / agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione che impiegano biocarburanti (p. es. gas di depurazione, gas di discarica, gas di legna, biodiesel) esclusivamente in impianti per la produzione di energia elettrica (centrali termoelettriche a blocco o impianti di cogenerazione forza-calore) necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.

I biocarburanti prodotti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali. Tuttavia, è possibile richiedere un'agevolazione fiscale all'UDSC.

Per motivi di semplicità, per i biocarburanti destinati alla produzione di energia elettrica è prevista una procedura di autorizzazione combinata che comprende la procedura di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione e, se richiesta, la procedura per la concessione di un'agevolazione fiscale. Per la domanda va utilizzato il modulo 45.91.

Affinché venga concessa l'agevolazione fiscale, è necessario che le esigenze ecologiche e sociali siano adempiute. Le esigenze ecologiche sono considerate adempiute se tutte le materie prime impiegate figurano sulla lista positiva della DGD e le relative condizioni sono soddisfatte.

Se non tutte le materie prime impiegate soddisfano le condizioni della lista positiva della DGD, va presentato all'UDSC anche il modulo 45.85:

Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni (diversi da quelli figuranti sulla lista positiva della DGD):

Altri carburanti:

Dichiarazione fiscale

Stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale

Se uno stabilimento è in possesso dell'autorizzazione dell'UDSC, si rinuncia alla dichiarazione fiscale annuale delle quantità di biocarburante prodotto.

Stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale devono presentare, una volta all'anno e mediante il modulo 45.27, una dichiarazione fiscale relativa all'intero anno. La dichiarazione va trasmessa all'UDSC entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Cambiamenti relativi agli stabilimenti di fabbricazione; Obbligo

Controlli aziendali dell'UDSC

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/biogene-treibstoffe/biogene-treibstoffe-zur-stromerzeugung.html