Imposta sul valore aggiunto: forniture esenti da imposta per effetto dell’esportazione

In merito all'esenzione dall'imposta per effetto dell'esportazione decide unicamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale Imposta sul valore aggiunto. Domande in questo ambito vanno pertanto poste a tale Amministrazione. Le presenti informazioni hanno solo scopo di completezza.

La condizione per l'esenzione dall'imposta è l'esportazione diretta, ovvero il bene deve essere trasportato all'estero (esportato) oppure immesso in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo incaricato.

Ciò significa che la persona iscritta presso l'AFC quale contribuente:

  • trasporta personalmente il bene oggetto della fornitura direttamente all'estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale oppure incarica un terzo del trasporto (p. es. spedizioniere); oppure
  • consegna, in un luogo in territorio svizzero, il bene oggetto della fornitura al proprio acquirente non contribuente oppure a un terzo incaricato (p. es. spedizioniere) e l'acquirente, o la terza persona, esporta il bene, senza che sia stato utilizzato, all'estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale.

All'esportazione di beni, le seguenti prestazioni sono esenti dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero:

  • la fornitura di beni trasportati direttamente all'estero, ad eccezione della messa a disposizione degli stessi per l'uso o il godimento (locazione e noleggio), a condizione che i beni siano trasportati direttamente all'estero e utilizzati dal destinatario all'estero.

Per ulteriori esenzioni dall'imposta, vedi articolo 23 della legge sull'IVA:

Prova dell'esportazione

I contribuenti devono provare, nei confronti dell'AFC, l'esportazione dei beni. I seguenti documenti valgono quale prova:

  • decisione d'imposizione all'esportazione elettronica (e-dec Esportazione) munita di firma digitale;
  • duplicato, timbrato dalla dogana, della «Dichiarazione per l'esportazione di tabacchi greggi e manifatturati» (mod. 11.44);
  • documento doganale attestante la conclusione regolare del regime doganale dell'ammissione temporanea in Svizzera, oppure che il bene è stato imposto secondo il regime dell'ammissione temporanea all'estero ma che tale regime non è stato concluso regolarmente entro il termine;
  • «Documento d'esportazione nel traffico turistico» attestato dalla dogana (per ulteriori informazioni vedi il sito dell'AFC: VAT-Refund - Tax free).

Se l'esportazione non può essere provata con uno di questi documenti né con altri mezzi di prova, la fornitura deve essere imposta in Svizzera.

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