Gli impianti di dealcolizzazione necessitano di un'autorizzazione per la loro acquisizione e una concessione per il loro funzionamento.
Il mercato delle bevande dealcolizzate è in piena espansione. Sempre più consumatori sono alla ricerca di alternative senza alcol o a basso contenuto alcolico. L'estrazione dell'alcol dal vino, dalla birra o dagli alcolici viene generalmente effettuata con speciali impianti di distillazione, noti come impianti di dealcolizzazione. Poiché questo processo produce alcol ad alta gradazione, il loro acquisto e la loro gestione sono soggetti agli obblighi di legge in materia di alcol. Occorre tenere presente i seguenti punti:
Fabbricazione: la fabbricazione di bevande spiritose in Svizzera è consentita solo previa autorizzazione dell'Ufficio federale delle dogane e della protezione delle frontiere UDSC (articolo 3 paragrafo 1 della legge sull'alcol). Ciò vale anche per la dealcolizzazione di bevande alcoliche che producono alcol etilico. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisto di tali attrezzature.
Imposta sulle bevande spiritose: l'alcol etilico ottenuto durante la dealcolizzazione è soggetto all'imposta sulle bevande spiritose. Per evitare la tassazione, può essere denaturato o distrutto sotto la supervisione dell'UDSC.
Le infrazioni possono avere conseguenze sia di natura fiscale che penale. Il personale dell’ambito Alcol dell'UDSC sarà lieto di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
Contatto
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Ambito Alcol
Route de la Mandchourie 25
2800 Delémont
Tel: +41 58 462 65 00
Mail: alkohol@bazg.admin.ch