Acquisizione e rilascio di concessione d'impianti di dealcolizzazione

Gli impianti di dealcolizzazione necessitano di un'autorizzazione per la loro acquisizione e una concessione per il loro funzionamento.

 

Il mercato delle bevande dealcolizzate è in piena espansione. Sempre più consumatori sono alla ricerca di alternative senza alcol o a basso contenuto alcolico. L'estrazione dell'alcol dal vino, dalla birra o dagli alcolici viene generalmente effettuata con speciali impianti di distillazione, noti come impianti di dealcolizzazione. Poiché questo processo produce alcol ad alta gradazione, il loro acquisto e la loro gestione sono soggetti agli obblighi di legge in materia di alcol. Occorre tenere presente i seguenti punti:

 

Fabbricazione: la fabbricazione di bevande spiritose in Svizzera è consentita solo previa autorizzazione dell'Ufficio federale delle dogane e della protezione delle frontiere UDSC (articolo 3 paragrafo 1 della legge sull'alcol). Ciò vale anche per la dealcolizzazione di bevande alcoliche che producono alcol etilico. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisto di tali attrezzature.

 

Imposta sulle bevande spiritose: l'alcol etilico ottenuto durante la dealcolizzazione è soggetto all'imposta sulle bevande spiritose. Per evitare la tassazione, può essere denaturato o distrutto sotto la supervisione dell'UDSC.

 

Le infrazioni possono avere conseguenze sia di natura fiscale che penale. Il personale dell’ambito Alcol dell'UDSC sarà lieto di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

 

Contatto

 

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Ambito Alcol

Route de la Mandchourie 25

2800 Delémont

 

Tel: +41 58 462 65 00

Mail: alkohol@bazg.admin.ch

 

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/attualita/info-specialistiche/info-specialistiche-estese/konzessionierung_entalkoholisierungsanlagen.html