Adeguamento dei capitolati d’oneri destinati alle distillatrici e ai distillatori professionali, gestrici e gestori di depositi fiscali e distillatrici e distillatori per conto di terzi

L’ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico (OTAI; RS 941.210.2) è applicabile solo agli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale del tenore alcolico. Poiché la determinazione del contenuto alcolico da parte delle produttrici e dei produttori, delle distillatrici e dei distillatori non è considerata ufficiale, essi possono ora utilizzare strumenti di misurazione di loro scelta. La dichiarazione del tenore alcolico delle produzioni va effettuata secondo il principio dell’autodichiarazione. Se le produttrici e i produttori, le distillatrici e i distillatori hanno dei dubbi sulla qualità delle loro misurazioni, possono inviare un campione per analisi a un laboratorio, a proprie spese.

I rapporti d’accettazione verranno adeguati in un secondo tempo.

In caso di differenze, sono determinanti i valori ufficiali. A tal fine, l'UDSC invia i campioni al laboratorio METAS.

Inoltre, i capitolati d'oneri per le gestrici e i gestori di depositi fiscali contengono indicazioni sulla procedura di correzione delle decisioni doganali, come pure adeguamenti redazionali in tutti gli altri capitolati d'oneri.

 

Produzione indigena