Note sulla tassazione dei prodotti speciali

Imposta sulle bevande spiritose

Chi fabbrica o importa alcol, prodotti contenenti alcol o prodotti fabbricati con alcol aventi un tenore alcolico eccedente l’1,2 per cento del volume deve pagare la cosiddetta imposta sulle bevande spiritose. La riscossione è di competenza dell' Ambito Alco (ALK) dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC.

Dal 1999, per le bevande spiritose svizzere e per quelle importate si applicano le stesse aliquote, riscosse sulla base della quantità prodotta in litri di alcol puro (litri 100 %).

L’aliquota ascende a 29 franchi per litro di alcol puro.

All’aliquota ridotta di 14.50 franchi per litro di alcol puro soggiacciono:

  • i vini naturali di uve fresche, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume fino a un massimo del 22 per cento del volume;
  • i vini di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico eccedente il 15 per cento del volume, ma non eccedente il 22 per cento;
  • i vini dolci, le specialità e le mistelle con un tenore alcolico non eccedente il 22 per cento del volume;
  • i vermut e gli altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o altre sostanze aromatiche con un tenore alcolico non eccedente il 22 per cento del volume.

I cosiddetti alcopop soggiacciono a una tassa speciale di 116 franchi per litro di alcol puro.

Contrariamente alle bevande spiritose, i vini naturali di uve fino al 18 per cento del volume e la birra non sottostanno alla legge sull’alcool ma a quella sulle derrate alimentari. L’autorità competente per questioni relative al vino e al sidro è l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e non l’UDSC.

Nel caso di alcuni prodotti l’assoggettamento all’imposta non è sempre evidente e necessita di ulteriori chiarimenti. Per tale motivo, in queste pagine sono disponibili informazioni supplementari su determinati prodotti.

Contatto

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