La Convenzione PEM riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Le norme transitorie (vedere sotto) non sono più applicabili a partire da questa data e vengono sostituite dalle norme di origine della Convenzione PEM riveduta.
Numerosi accordi di libero scambio (“ALS”) nella zona PEM non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, il che significa che le vecchie norme continuano ad essere applicate a questi ALS anche dopo il 1° gennaio 2025. Poiché il cumulo diagonale nella zona PEM si basa sul principio delle identiche norme di origine, ciò avrebbe conseguenze negative per le opzioni di cumulo e le catene di approvvigionamento esistenti. Le Parti contraenti hanno quindi adottato delle disposizioni transitorie il 12 dicembre 2024, che prevedono i seguenti punti chiave:
• Le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare
ad essere applicate fino al 31 dicembre 2025. Fino a questa data, tutti gli
ALS della zona dovranno fare riferimento alla Convenzione PEM con un
riferimento dinamico.
• Verrà introdotta la permeabilità. Questo semplificherà l'applicazione
delle norme rivedute, consentendo il cumulo anche se il fornitore ha
rilasciato una prova di origine basata sulle vecchie norme. Nel settore
agricolo, la permea-bilità si applica solo alle merci dei capitoli 1 e 3 del
SA e ai prodotti della pe-sca del capitolo 16 del SA.
• Le prove d'origine emesse sulla base delle norme rivedute devono recare
la dicitura "REVISED RULES".
Le norme di origine della Convenzione PEM riveduta sono già applicabili nell'ambito dei seguenti ALS diSvizzera / AELS:
- Svizzera - UE (CR)
- Convenzione AELS (CR)
- AELS - Turchia (CR)
- AELS - Albania (R)
- AELS - Georgia (CR)
- AELS - Montenegro (R)
- AELS - Macedonia del Nord (CR)
- AELS - Serbia (CR)
- AELS - Bosnia e Erzegovina (CR)
Nel caso degli accordi di libero scambio contrassegnati da una "R" sopra o nella Matrix, si applicano solo le norme di origine della Convenzione PEM riveduta. Per gli accordi di libero scambio contrassegnati da "CR", si applicano le norme di origine della Convenzione PEM riveduta e le disposizioni transitorie (applicazione parallela delle vecchie norme di origine della Convenzione PEM fino al 31 dicembre 2025 e permeabilità dalle vecchie norme a quelle rivedute).
Gli ALS della Svizzera / AELS nell'ambito del sistema PEM non elencati qui devono essere adattati nel corso del 2025.
Ulteriori informazioni sulla ratifica della Convenzione PEM rivisto e sulle disposizioni transitorie sono disponibili qui .