Norme di origine della Convenzione PEM rivedute

PEM-uberienkommen-v4

Aggiornamento: la Convenzione PEM riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Le norme transitorie (vedere sotto) non saranno più applicabili a partire da questa data e saranno sostituite dalle norme di origine della Convenzione PEM riveduta.

Numerosi accordi di libero scambio (“ALS”) nella zona PEM non contengono ancora un riferimento dinamico alla Convenzione PEM, il che significa che le vec-chie norme continueranno ad essere applicate a questi ALS anche dopo il 1° gennaio 2025. Poiché il cumulo diagonale nella zona PEM si basa sul principio delle identiche norme di origine, ciò avrebbe conseguenze negative per le opzio-ni di cumulo e le catene di approvvigionamento esistenti. Le Parti contraenti hanno quindi adottato delle disposizioni transitorie il 12 dicembre 2024, che pre-vedono i seguenti punti chiave:

• Le norme di origine della vecchia Convenzione PEM possono continuare
   ad essere applicate fino al 31 dicembre 2025. Fino a questa data, tutti gli
   ALS della zona dovranno fare riferimento alla Convenzione PEM con un
   riferimento dinamico.
• Verrà introdotta la permeabilità. Questo semplificherà l'applicazione
   delle norme rivedute, consentendo il cumulo anche se il fornitore ha
   rilasciato una prova di origine basata sulle vecchie norme. Nel settore
   agricolo, la permea-bilità si applica solo alle merci dei capitoli 1 e 3 del
   SA e ai prodotti della pe-sca del capitolo 16 del SA.
• Le prove d'origine emesse sulla base delle norme rivedute devono recare
   la dicitura "REVISED RULES".

Le norme di origine della Convenzione PEM riveduta saranno già applicabili dal 1° gennaio 2025 nell'ambito dei seguenti ALS di
Svizzera / AELS:

- Svizzera - UE
- Convenzione AELS
- AELS - Turchia
- AELS - Albania
- AELS - Georgia
- AELS - Montenegro
- AELS - Macedonia del Nord
- AELS - Serbia

Gli ALS della Svizzera / AELS non elencati qui saranno adattati nel corso del 2025.

Ulteriori informazioni sulla ratifica della Convenzione PEM rivisto e sulle disposi-zioni transitorie sono disponibili qui .
 

Periodo di transizione

La maggior parte delle Parti contraenti, tra cui la Svizzera, ha deciso di applicare le norme rivedute e dal 1° settembre 2021 a livello bilaterale su base transitoria (le cosiddette "norme transitorie"). Questo dovrebbe permettere alle imprese di queste Parti contraenti di beneficiare già delle norme rivedute della Convenzione, rendendo la gestione delle norme d'origine più flessibile e più semplice. L'applicazione bilaterale transitoria («periodo transitorio») terminerà il 31 dicembre 2024, poiché la Convenzione PEM riveduta entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. In seguito a questo approccio bilaterale, occorre adeguare gli accordi di libero scambio (ALS) relativi alla zona PEM. Le norme transitorie sono già applicabili nei seguenti ALS della Svizzera / AELS:

  • 01.09.2021: CH - UE
  • 01.11.2021: Convenzione AELS
  • 01.01.2022: AELS-AL; AELS-RS
  • 01.04.2022: AELS-ME; AELS-MK
  • 01.09.2023: AELS-BA
  • 01.12.2023: AELS-GE

Ripercussioni sulle imprese

Durante il periodo di transizione, gli esportatori possono applicare le norme d'origine della Convenzione attuali o le norme transitorie. Tuttavia, devono determinare quali norme sceglieranno prima di calcolare l'origine.

In linea di principio, le zone di cumulo della Convenzione PEM e le norme transitorie devono essere considerate come due zone separate. Pertanto, le norme transitorie non prevedono che le prove d'origine rilasciate nell'ambito della convenzione PEM possano essere utilizzate per il cumulo ai sensi delle norme transitorie. Il 7 dicembre 2023, le parti hanno deciso di introdurre la cosiddetta "permeabilità", in modo che le aziende che applicano le norme transitorie possano anche cumulare se il fornitore rilascia una prova di origine conforme alle norme di origine dell'attuale Convenzione PEM. La Svizzera adeguerà quanto prima i suoi accordi di libero scambio, in particolare quello con l'UE. Le modifiche saranno comunicate tramite una circolare.

A livello formale, si fa una distinzione tra le prove d'origine rilasciate sotto l'attuale Convenzione PEM e quelle rilasciate sotto le norme riviste. Quest'ultimo deve essere completato con il riferimento inglese "TRANSITIONAL RULES" (per i certificati di circolazione EUR.1) o "conformemente alle norme di origine transitorie" (per le dichiarazioni di origine su fatture) È responsabilità delle imprese garantire che i materiali che hanno ottenuto lo status di origine preferenziale secondo le norme rivedute (di solito più liberali) non siano utilizzati come materiali preferenziali in una catena di produzione con cumulo secondo le norme della presente convenzione.

Per le dichiarazioni dei fornitori rilasciate in territorio svizzero, a determinate condizioni si applica la permeabilità retroattivamente all' 1.9.2021. Pertanto, le dichiarazioni dei fornitori allestite in Svizzera secondo le norme PEM (riconoscibili per l'assenza della nota "transitional rules") possono essere considerate come prove dell'origine valide nell'ambito del cumulo o della rivendita allo stato immutato quando si applicano le norme transitorie all'esportazione. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il volantino "Dichiarazioni del fornitori in territorio elvetico".

Norme transitorie

Le norme transitorie portano semplificazioni amministrative, in particolare attraverso l'eliminazione della prova dell'origine EUR-MED e la standardizzazione delle regole di lista. Inoltre, sono state create nuove possibilità con l'introduzione del cumulo completo, l'abolizione della regola del no-drawback e il calcolo con valori medi.

Le informazioni sul tema delle «norme transitorie» e la loro applicazione possono essere trovate qui:

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/temi/ursprungsregeln-revidiertes-pem-uebereinkommen.html