Passare al contenuto principale

Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali

L’abolizione dei dazi industriali (FF 2021 2330) è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Il Consiglio federale ha stabilito che la misura entrerà in vigore il 1° gennaio 2024: in questo modo gli oneri legati ai cambiamenti procedurali possono essere limitati al minimo, a tutto vantaggio degli operatori economici e dell’Amministrazione. Gli attori coinvolti dispongono così del tempo necessario per gli adeguamenti tecnici e organizzativi.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è responsabile dell’abolizione dei dazi industriali, mentre l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per l’attuazione. Di seguito un riassunto tematico sugli ambiti interessati.

Tariffa doganale Tares

L’abolizione dei dazi industriali comprende le merci dei capitoli 25–97 della tariffa doganale, ad eccezione di alcuni prodotti dei capitoli 35 e 38, classificati come prodotti agricoli. Su questa pagina sono a disposizione informazioni attuali e la fornitura di dati delle modifiche dall'1.1.2024.

Origine

Dal 1° gennaio 2024, l’abolizione dei dazi industriali per le merci dei capitoli 25-97 della tariffa doganale comporta la seguente regolamentazione:

  • non è necessaria alcuna prova dell’origine come giustificativo preliminare: per le merci per le quali già all’importazione è stabilito che rimangono in Svizzera;
  • è necessaria una prova dell’origine come giustificativo preliminare: per le merci da espor-tare verso Paesi partner di libero scambio e per le quali all’esportazione vengono rilasciate delle rispettive prove dell’origine.

FAQ e informazioni da parte della SECO

Sulla pagina web della SECO sono disponibili ulteriori informazioni sull’abolizione dei dazi industriali come anche nel messaggio concernente la modifica della legge sulla tariffa delle dogane (FF 2019 7073).

Contatti per informazioni