Pubblicità per le bevande spiritose: cosa è permesso e cosa no
La pubblicità per le bevande spiritose e le bevande contenenti alcol è limitata ai sensi della legge sull’alcool (art. 42b; RS 680; LAlc). La nostra «Guida alla pubblicità» contiene le direttive e i principi più importanti da osservare al momento della creazione di una pubblicità per bevande spiritose. La valutazione della legittimità o meno di una pubblicità per bevande spiritose dipende sempre dalla pubblicità concreta. Occorre tener conto che le disposizioni in materia di pubblicità valgono solo per i consumatori finali («B-to-C»), non però per il commercio all’ingrosso («B-to-B»).
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