Le distillerie per conto di terzi distillano le materie prime di terzi e non possono distillare per proprio conto (a meno che non dispongano di un’ulteriore concessione) ma solo sulla base di un mandato di distillazione. Le concessioni per le distillerie per conto di terzi (art. 5 LAlc) sono accordate secondo i bisogni economici del Paese. A tale proposito, si prendono in considerazione l’ubicazione, la domanda e la qualità dei distillati prodotti.
Le distillerie per conto di terzi lavorano secondo le direttive contenute nel capitolato d’oneri per i distillatori per conto di terzi.