I produttori la cui produzione annuale supera i 200 litri di alcol puro rientrano nella categoria dei produttori professionali. I produttori professionali che non dispongono di una distilleria professionale propria possono far trasformare le loro materie prime in una distilleria per conto di terzi (art. 13 LAlc). Per la produzione di bevande distillate per proprio conto è necessaria una concessione che può essere richiesta al'Ambito Alcol. Il rilascio della concessione è molto restrittivo e a tal fine si esamina in maniera molto precisa se i richiedenti dispongono delle strutture specialistiche, edili e tecniche nonché se soddisfano le condizioni necessarie per gestire una distilleria professionale.
Concessione per distillerie professionali
La concessione per l’esercizio di una distilleria professionale viene rilasciata se:
- negli ultimi tre anni una distilleria per conto di terzi ha raggiunto almeno una volta una produzione annuale di 200 litri di alcol puro
- in futuro si prevede una produzione annuale regolare di 200 litri di alcol puro; convertito in un tenore alcolico di consumazione del 40 per cento del volume ciò corrisponde a 500 litri di bevande spiritose
La fabbricazione di bevande spiritose ed etanolo è assoggetta all’imposta che ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro. I prodotti con un tenore alcolico pari o inferiore all’1,2 per cento del volume non sono assoggettati all’imposta. Il debito fiscale per i produttori professionali sorge al momento della produzione di bevande distillate.
I produttori professionali non possono far valere alcuna agevolazione fiscale. Tuttavia possono beneficiare di accrediti per gli ammanchi di alcol (ordinanza concernente gli ammanchi di alcol) per la fabbricazione, l’imbottigliamento e la trasformazione di bevande distillate.
Su questa pagina sono disponibili varie informazioni e moduli relativi alla produzione professionale.