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Protezione di animali e piante alla frontiera svizzera

Regole rigide proteggono la biodiversità svizzera e prevengono l'introduzione di malattie e specie invasive. L'importazione di specie animali e vegetali protette è regolata dalla Convenzione di Washington (CITES) ed è strettamente sorvegliata per proteggere l'ambiente e l'economia della Svizzera.

Gli animali e le piante sono protetti dal momento che vengono introdotti nel territorio svizzero

Chi intende importare un serpente esotico dalle vacanze in Asia o fiori rari dall’America del Sud deve essere cosciente che si tratta di iniziative rischiose, poiché la Svizzera applica regole severe per salvaguardare la biodiversità e prevenire l’introduzione di malattie o di specie invasive.

La conservazione delle specie animali e vegetali rientra nelle attività di controllo al confine. Di fatto, l’importazione di esemplari di specie di fauna protette, che sono soggetti alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), è possibile soltanto a determinate condizioni o vietata: il commercio internazionale è strettamente sorvegliato e per l’importazione è necessario un apposito certificato. In certi casi, l’entrata nel territorio svizzero può essere vietata se le specie sono destinate all’uso privato.

Anche l’importazione di piante provenienti da Paesi terzi, vale a dire al di fuori dell’UE e dell’AELS, è perlopiù vietata, ad eccezione di ananas, noci di cocco, durian, banane e datteri.

Tali misure consentono di proteggere la popolazione, l’ambiente e l’economia svizzera.

Scoperte (invii notificati all’USAV*)

* Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Quest’anno l’UDSC ha scoperto anche 2459 invii vietati di piante, frutta, verdura, fiori recisi, fogliame o sementi in provenienza da Paesi terzi (2023: 4074).