Regime comune di transito (RTC)
Il regime comune di transito (RTC) consente il trasporto economico di merci non imposte attraverso più paesi.

Le traitement de la procédure de transit s’effectue dans le système de gestion du trafic des marchandises «Passar.
Informations complémentaires
Il regime comune di transito (RTC) viene attualmente applicato in tutti i generi di traffico in Islanda, Norvegia, Svizzera, negli Stati dell’UE nonché in Turchia, Macedonia del Nord, Serbia, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Montenegro e in Moldavia.
Il regime di transito indica lo statuto doganale delle merci nel territorio doganale dell’UE. Le merci T2 sono merci in libera circolazione all’interno dell’UE (cosiddette merci unionali). Le merci T1 sono merci non imposte.
Per garantire il pagamento dei tributi nel regime di transito è necessario depositare una garanzia. Il modulo di domanda si trova sotto «Formulari». Ulteriori informazioni sulla garanzia dei tributi, sono disponibili alla cifra 6 regolamento 14-01 (prestazione di garanzia).
Le prescrizioni sul regime comune di transito (RTC) e i relativi processi sono disponibili nel regolamento 14-01 (vedi sotto alla voce Basi legali).
Svolgimento del regime comune di transito
In Svizzera, il regime di transito standard si svolge esclusivamente in modo elettronico nel sistema per il traffico delle merci Passar.
Dopo che il titolare del regime (dichiarante del transito) o il suo rappresentante ha trasmesso i dati relativi al transito al sistema per il traffico delle merci Passar, il numero di riferimento del regime (MRN) deve essere collegato (indicazione del riferimento) a una dichiarazione di trasporto (dichiarazione del mezzo di trasporto). In tal modo, la dichiarazione delle merci di transito viene attivata, il regime di transito viene aperto e il documento d’accompagnamento transito è allestito. Questo documento rispettivamente il numero MRN con il codice a barre della procedura, deve essere presentato al valico di confine per registrare l’entrata o l’uscita delle merci nonché all’ufficio doganale di destinazione al fine di concludere il regime.